Ecobonus 50% e 110%, alcuni chiarimenti Stampa

ECOBONUS

SUPERECOBONUS (110%)
Si attende Decreto attuativo e il dettaglio delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Rientrano nell'agevolazione i lavori svolti dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021.

La sostituzione dei serramenti rientra nel superecobonus se abbinata ad uno degli interventi agevolabili al 110%:
- Coibentazione degli edifici su almeno il 25% della superficie esterna con un limite di 60.000 € per ogni unità immobiliare
- Sostituzione impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini con un limite di spesa di 30.000 € per unità immobiliare
- Sostituzione impianti di riscaldamento/raffrescamento in edifici unifamiliari con un limite di spesa di 30.000 €

Il limite di spesa è di 60.000 € per l’Ecobonus e 96.000 € per le ristrutturazioni, detraibili in 5 anni.

Per accedere alle detrazioni l’intervento deve:

- Essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Riguardare detrazioni di persone fisiche
- incrementare di almeno 2 classi di attestazioni delle prestazioni energetiche dell’edificio o conseguire la classe energetica più alta (APE)
- Essere asservato da un tecnico abilitato
- I materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono rispettare i CAM – Criteri Ambientali Minimi

ECOBONUS (50%)
Per sostituire i serramenti esterni con una detrazione al 50% in 10 anni.
Applicabile a qualsiasi immobile riscaldato, a persone fisiche e soggetti IRES.
Ci sono limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.

Fonte I NOBILI

 

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